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Lo Statuto dell'Associazione Finisterre
Articolo 1 (Costituzione) 1. L'Associazione "Amici della Poesia" - costituita il 1° settembre 1995 in Grassano in Via Campobasso 8 - a partire dal giorno 1° Marzo 2004 assumerà la denominazione di "Associazione Finisterre". 2. L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica, ha durata illimitata nel tempo, ha sede attualmente a Grassano (provincia di Matera) in via S. Innocenzo, 72 e potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 2 (Scopi) 1.
L'Associazione si propone di favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle
risorse ambientali, architettoniche, culturali e umane presenti sul territorio.
2. Per il raggiungimento dei predetti fini sociali, l'Associazione si propone di svolgere, anche in collaborazione con Enti, Scuole, altre Associazioni o singoli cittadini le seguenti attività: - salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale e paesaggistico; - promuovere il turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e il territorio in cui le stesse vivono, anche tramite l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici riservati ai propri soci e non, e l'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole; - organizzare o partecipare a iniziative di socializzazione collettiva (feste a tema, rievocazioni storiche, etc..) o di valorizzazione culturale (concorsi letterari, seminari, progetti didattici, etc...); - favorire la pubblicazione di opere divulgative che valorizzino la realtà locale; - organizzare convegni, seminari, incontri a tema, anche in collaborazione con terzi, in linea con le finalità dell'associazione; - attuare la promozione o
la gestione di servizi o attività rivolte alla comunità e alle persone, che
rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di
risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio; - confrontarsi con le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni.
Articolo 3 (Attività) 1. Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti, figure professionali e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi.
Articolo 4 (Dei Livelli Associativi Territoriali) 1. L'associazione potrà istituire o chiudere sedi territoriali anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Le sedi Territoriali rappresentano l'Associazione nelle realtà in cui operano e ne realizzano gli scopi sociali. 2. Il loro funzionamento
e la loro organizzazione sarà disciplinato in appositi regolamenti che saranno deliberati
dal Consiglio Direttivo dell'Associazione entro tre mesi dall'approvazione del presente
Statuto.
Articolo 5 (Soci) 1. Può iscriversi all'Associazione qualunque persona che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, senza distinzioni di sesso, razza, nazionalità, etnia, religione o militanza politica, purché non aderisca a forme associative che professino o pratichino forme di violenza o di intolleranza o, comunque, che contrastino con gli scopi statutari ed istituzionali dell'Associazione. 2. Possono, altresì, aderirvi enti, fondazioni o altre associazioni che non siano in contrasto con gli scopi statutari ed istituzionali dell'Associazione. 3. Il
numero dei soci è illimitato
Articolo 6 (Categorie degli Associati) 1.
Gli associati si distinguono in: - Ordinari; - Sostenitori; - Onorari. 2. Sono associati Ordinari coloro che abbiano presentato domanda di ammissione (che deve essere accolta) e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. 3. Sono associati Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che sostengano l'azione dell'Associazione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. 4. Sono associati Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o coloro che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario ed accettino di far parte dell'Associazione. Gli associati Onorari sono nominati dal "consiglio Direttivo" in carica.
Articolo 7 (Diritti degli Associati) 1. Gli associati Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto. 2. Gli associati Sostenitori e Onorari non hanno diritto di voto, né capacità elettorale. 3. Lo status di associato Sostenitore e di associato Onorario non è incompatibile con lo status di associato Ordinario e, in tal caso, l'associato è titolare dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo. 4. La qualità di socio è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il socio non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.
Articolo 8 (Doveri degli Associati) 1.
Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli
Organi Associativi. È inoltre dovere di tutti gli associati Ordinari: a. versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi; b. partecipare alla vita associativa. 2. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. Gli associati ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa. 3. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, al consiglio direttivo dell'Associazione, cui inoltre è demandato il compito di accettarle o di respingerle. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso entro 30 giorni al Presidente dell'Associazione che si pronuncerà in via definitiva. 4. All'atto della presentazione della domanda, del pagamento della quota associativa e del rilascio, anche contestuale, della tessera associativa o di documento provvisorio equivalente, il richiedente assume a tutti gli effetti, sia pure "sub iudice", la qualifica di socio. Essa diventerà definitiva solo dopo l'eventuale ratifica da parte del Consiglio Direttivo, che dovrà essere discussa alla prima riunione utile, in un lasso di tempo comunque non superiore ai trenta giorni. La ratifica potrà diventare operante attraverso il metodo del "silenzio-assenso". 5. L'adesione all'Associazione va rinnovata ogni anno, con il pagamento delle quote associative stabilite almeno 30 gg. prima della scadenza. 6. Le dimissioni del socio vanno presentate al Consiglio Direttivo, senza diritto di rimborso della quota associativa. 7.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali
regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
8. Si perde la qualifica di socio nei seguenti casi: - in caso di recesso del socio; - in caso di decesso del
socio; - in caso di mancato e/o irregolare versamento del contributo sociale annuo secondo le modalità stabilite e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; - per mancata osservanza
delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere
approvate dagli organi sociali; - per aver compiuto o
svolto qualsiasi tipo di attività, anche in seno all'Assemblea dei Soci o in altre sedi,
che sia in qualsiasi modo contraria o pregiudizievole, sia sul piano materiale che morale,
agli scopi ed alle finalità propri dell'Associazione; - per qualsiasi
comportamento da cui si deduca una volontà anche implicita del socio di voler recedere
dall'Associazione. 9.
Al verificarsi dei predetti casi, la perdita della qualifica di socio è automatica ed ha
effetto immediato in seguito alla delibera del Consiglio Direttivo. 10. L'esclusione del socio può avvenire per espulsione in seguito a motivi gravi riconosciuti a giudizio discrezionale ed insindacabile del Consiglio Direttivo. 11. Gli associati, che siano receduti o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. 12. Contro il provvedimento di espulsione è possibile ricorrere per iscritto, entro 30 giorni, al Presidente dell'associazione. 13. Tutti i soci Ordinari, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti interni, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi. 14. Hanno diritto a partecipare e a votare nella Assemblea dei Soci, per le deliberazioni ordinarie, tutti i Soci Ordinari che sono stati iscritti antecedentemente ai 15 gg. che precedono l'assemblea e che risultino in regola con il pagamento della quota. Nei casi di scioglimento dell'Associazione o di rinnovo delle cariche elettive, hanno diritto al voto i soci regolarmente iscritti antecedentemente ai 90 gg. che precedono l'assemblea. 15. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.
Articolo 9 (Patrimonio ed entrate economiche dell'Associazione) 1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: - beni mobili e immobili,
conferiti dalla disciolta associazione "Il Mosaico" di Grassano (Matera);
- beni mobili e immobili dell'Associazione; - contributi; - donazioni e lasciti;
- rimborsi; - attività marginali di
carattere commerciale e produttivo; - quote associative delle associazioni territoriali; - ogni altro tipo di
entrate. 2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. 3. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. 4. I ruoli che all'interno dell'Associazione assumono funzioni anche di natura tecnica possono prevedere compensi e rimborsi. 5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 10 (Organi dell'Associazione) Gli organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Articolo 11 (L'assemblea dei Soci) 1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci Ordinari, ognuno dei quali ha diritto a un voto. Il voto è personale e non sono previste deleghe. L'elezione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza dagli aventi diritto. 2. L'assemblea dei soci viene convocata di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilanci, e, inoltre, in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta: - dal Presidente; - da almeno un quarto dei soci; - dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. 4. La convocazione viene fatta nel modo ritenuto più idoneo: mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o da pubblicarsi sul sito internet ufficiale dell'Associazione. Le predette comunicazioni devono essere fatte almeno sei giorni prima dell'adunanza e devono contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. 5. La seconda convocazione può aver luogo non prima di mezz'ora dopo la prima. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano in età. L'assemblea è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei
soci Ordinari; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero
degli intervenuti e delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno
a maggioranza assoluta dei soci presenti. 6. E' di competenza dell'Assemblea: - delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; - approvare il programma di attività sociale; - nominare il Consiglio
Direttivo; - approvare il rendiconto
preventivo e consuntivo; - deliberare
sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione; - approvare le modifiche
statutarie; - deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; 7. Di ogni assemblea deve essere redatto verbale da affiggere all'Albo dell'Associazione.
Articolo 12 (Il Consiglio Direttivo) 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 10 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. 2. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. 3.
Qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, dopo tre assenze consecutive e ingiustificate,
viene revocato dal proprio incarico. 4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva assemblea, nel cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto, in luogo del consigliere cessato, dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. 5. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media almeno una volta al mese ed è convocato da: - il presidente; - dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; - su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. 6. Spetta al Consiglio Direttivo ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare: - elaborare il bilancio
preventivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio
sociale in questione; - stipulare tutti gli
atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività e gestioni sociali, di conferire
procure sia generali che speciali, di assumere e licenziare l'eventuale personale
dell'Associazione fissandone le mansioni e retribuzioni; - di stabilire l'importo del contributo associativo annuo nonché le modalità ed i termini di versamento dello stesso; - l'adozione di eventuali
regolamenti interni e relativi alle associazioni territoriali; - deliberare sulla
ammissione ed esclusione dei soci; - amministrare il patrimonio dell'Associazione; - l'adozione di ogni
provvedimento ritenuto opportuno in caso di impossibilità di funzionamento dell'assemblea
dei soci; - depositare i rendiconti presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono la convocazione dell'assemblea per la loro approvazione; - deliberare in merito a tutte le questioni non riservate all'Assemblea dei Soci; - ratificare le modifiche statuarie approvate dall'assemblea dei Soci; - avvalersi di ogni mezzo statutario diretto al raggiungimento degli scopi sociali; 7. Di regola la convocazione è fatta almeno sei giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali può avvenire telefonicamente o per posta elettronica almeno due giorni prima di quello della riunione. Le riunioni sono valide anche senza le formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti. 8. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare. Per la validità della costituzione occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è personale e non sono previste deleghe. 9. Le cariche del Consiglio Direttivo devono intendersi non retribuite, salvo la corresponsione, approvata in via anticipata dal Consiglio Direttivo, del rimborso delle spese documentate, sostenute per le finalità previste dallo Statuto.
Articolo 13 (Gli organi del Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo
elegge al suo interno il Presidente, il Segretario Organizzativo e il Tesoriere, i quali
durano in carica 3 anni.
Articolo 14 (Il
Presidente) 1. Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei riguardi dei terzi e anche in giudizio. 2. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. 3. Egli conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività associative, previa approvazione del Consiglio Direttivo. 4. Il Segretario Organizzativo sostituisce il Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo, anche con facoltà di firma.
Articolo 15 (Il Segretario Organizzativo) 1.Il Segretario è nominato tra i Soci eletti nel Consiglio Direttivo. 2. Sono compiti del
Segretario: - provvedere alla gestione dell'archivio dei soci; - provvedere all'aggiornamento e alla conservazione dei Libri Sociali (dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Comitato Direttivo); - convocare delle adunanze; - curare, su espresso mandato del Presidente, la predisposizione al bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea. - svolgere i compiti propri del "Tesoriere", in assenza della stesso, o su delega del Consiglio Direttivo.
Articolo 16 (Il Tesoriere) 1. Il Tesoriere può essere nominato tra i Soci eletti nel Consiglio Direttivo o anche al di fuori di esso. E' tenuto a gestire la cassa dell'Associazione e a tenerne idonea contabilità. 2. Sono compiti del Tesoriere: - controllare la tenuta dei libri contabili; - predisporre, dal punto di vista contabile, i bilanci preventivo e consuntivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile; - curare la riscossione
delle quote associative secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- provvedere ai pagamenti e alle competenze contabili; - provvedere alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 17 (Bilancio preventivo e consuntivo) 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. 3. I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. 4. Essi devono essere depositati presso l'Albo dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
Articolo 18 (Scioglimento dell'Associazione) 1.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, con la
maggioranza dei 2/3 dei soci e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
2. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. I beni in comodato d'uso andranno restituiti.
Articolo 19 (Legislazione) 1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
Il presente Statuto è stato rivisto ed approvato dallassemblea dei Soci il giorno 25 febbraio 2004 e ratificato dal Consiglio Direttivo dellAssociazione il giorno 1° marzo 2004. |
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